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ORDINA
alla generalità dei proprietari e degli aventi diritto dei terreni confinanti con le strade comunali, nonchè le vicinali ad uso pubblico ... di provvedere:
a) al taglio e potatura degli alberi, che per la loro particolare condizione di vita vegetativa e di sviluppo, possano cadere su strade ovvero proprietà privata di terzi e/o pregiudicare la stabilità del terreno nel quale sono impiantati:
b) al taglio di rami o siepi che protendono sulle strade ad uso pubblico;
c) alla pulizia delle scarpate e delle rive prospicienti le strade;
d) alla manutenzione ovvero eventuale rimozione, qualora non a norma, dei manufatti atti a consentire l'accesso ai fondi a lato strada (ponticelli) - articolo 32, comma 5 "Deflusso delle acque" del Regolamento Comunale di Polizia Rurale;
e) alla cura del deflusso delle acque dai terreni, regimandole con opportune tecniche agrarie, per impedire movimenti franosi delle scarpate e delle rive prospicienti le strade - articolo 32, comma 4 "Deflusso delle acque" del Regolamento Comunale di Polizia Rurale;
f) ad astenersi dall'occupare i canali di scolo delle acque e le banchine;
g) ad astenersi dall'imbrattare, provvedendo alla pulizia, la sede viabile con materiali estranei, specie in caso di passaggio di mezzi operativi agricoli;
h) ad adottare le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi pericolo, danneggiamento e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;
i) alla rimozione, senza indugio e nel più breve tempo possibile, in caso di intemperie, nevicate, gelate, intense precipitazioni ovvero altre cause, degli alberi e dei rami caduti o sporgenti sulla sede stradale e sue pertinenze, nonchè di tutti i materiali estranei comunque occupanti la sede stradale e le banchine.
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